L'amministratore è sempre responsabile in caso di caduta nel condominio
L'amministratore di un condominio ha una responsabilità oggettiva, in base all'art.2051 c.c. ''la cosiddetta responsabilità in custodia'', una responsabilità che prescinde dalla mala fede o dalla colpa per tutti i danni causati a terzi dalla cosa. Quando in un edificio, il condomino si ferisce per una caduta avvenuta all'interno o in uno spazio comune al condominio, tale responsabilità può essere evitata da parte dell'amministratore del palazzo, dimostrando che la caduta è avvenuta per caso fortuito ossia è derivata da un evento imprevedibile e inevitabile oppure in conseguenza di una causa di forza maggiore come un fulmine, un terremoto, oppure la distrazione dell'infortunato il quale pur potendosi accorgere dell'imprevisto non ha fatto nulla per impedirlo. Quindi il condomino che, intende avanzare una richiesta di risarcimento, dovrà dimostrare che l'insidia non era nota, né facilmente individuabile con l'ordinaria diligenza. Inoltre dovrà provare di essere caduto a causa di quella specifica insidia e non per altri motivi, dovrà dimostrare l'entità dei danni per i quali chiede di essere risarcito.
L'amministratore potrà ritenersi responsabile civilmente, in caso di caduta del condomino nel palazzo, a meno che non riesce a dimostrare l'esistenza del caso fortuito o di una causa di forza maggiore nella avvenuta caduta.