E' violazione della privacy utilizzare una foto di un personaggio famoso

Pubblicato il da Redazione

L'art. 96 della legge del diritto d'autore stabilisce che il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto, o messo in commercio senza  alcun consenso dell'interessato o dei suoi eredi. Per ritratto deve intendersi ogni opera dell'arte figurativa nella quale il soggetto viene riprodotto in modo riconoscibile. La Corte di Cassazione si è sempre espressa nel ritenere che l'immagine fotografica di un personaggio famoso non può essere pubblicata senza il consenso dell'interessato se non vi è un concreto interesse dell'opinione pubblica. Se non c'è il consenso dell'interessato la riproduzione dell'immagine è lecita soltanto se giustificata dalla notorietà del personaggio o dall'ufficio pubblico ricoperto da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici e culturali o quando la riproduzione è collegata a fatti o avvenimenti pubblici, sempre senza danneggiare la reputazione della persona. In sintesi riprodurre l'immagine altrui è assolutamente illecito. In passato persone sono state condannate anche per aver utilizzato per fini commerciali l'immagine di un sosia famoso, è evidente lo scopo di lucro, perché il gestore del locale utilizzava l'immagine per promuovere la sua attività commerciale. L'utilizzo dell'immagine del personaggio famoso può essere considerata lecita quando la diffusione tende a soddisfare un interesse pubblico all'informazione o alla conoscenza della stessa figura.

 

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