Il lavoratore non deve esibire il certificato dei carichi pendenti per l'assunzione

Pubblicato il da Redazione

Secondo la sentenza n.19012/2018 della Corte di Cassazione sez. lavoro è illegittima la pretesa del datore di lavoro in sede di assunzione la richiesta del certificato dei carichi pendenti se il CCNL prevede unicamente la produzione del certificato penale. La lavoratrice inserita nella graduatoria unica nazionale dei lavoratori precedentemente assunti con contratto a tempo determinato da Poste italiane, non era stata assunta in servizio poiché risultava un carico pendente dal certificato rilasciato dalla Procura. L'art. 19 del CCNL prevedeva tra i documenti da presentare per l'assunzione solo il certificato penale di data anteriore a tre mesi e non quello dei carichi pendenti. La richiesta della società, che poi ha determinato il diniego per l'assunzione, non avrebbe avuto nessuna giustificazione da parte dell'azienda a conoscere la storia personale della persona, stante la presunzione di colpevolezza art.27 della Costituzione. Il certificato richiesto è molto chiaro, è quello penale, art 23 - 25 del TU sul casellario giudiziale di cui al d.p.r. n.313/2002, non è possibile dare un significato semantico suscettibile di plurime interpretazioni. Inoltre l'art.8 Statuto dei lavoratori pone un divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso del rapporto di lavoro di effettuare indagini anche per conto di terzi, su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore e della conoscenza di date informazioni relative all'esistenza di condanne penali passate in giudicato. Secondo i giudici, questo limite non può essere superato, per via interpretativa per conoscere l'esistenza di processi a carico del lavoratore e non tenendo conto dell'art.27 della Costituzione.

 

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