Il vettore è sempre responsabile in caso di rapina della merce trasportata per conto di un cliente
Il corriere, che viene rapinato o la merce viene rubata, resta responsabile nei confronti del cliente che ha firmato un contratto di spedizione, anche se le condizioni generali possono escludere la colpa per tali ipotesi. Sia la rapina che il furto, non possono essere considerati eventi talmente imprevedibili da escludere la responsabilità di chi è tenuto a svolgere una prestazione per conto terzi come un trasportatore professionale. Cosi' ha stabilito la Corte di Appello di Roma in una sentenza n.1604/17 08.03.2017 quindi il vettore in caso di furto o rapina è tenuto a risarcire il cliente per il danno subito. Secondo quanto stabilito dal codice civile art.1693 c.c. il caso fortuito esonera chi è tenuto a svolgere una prestazione dall'eventuale impossibilità sopravvenuta e dall'obbligo del risarcimento alla controparte per il danno subito. La Corte di Cassazione è più volte intervenuta sul caso, con sentenza n.17478/2007, ha stabilito il vettore con il quale si conclude un contratto di trasporto deve adottare le misure idonee e adeguate per evitare o ridurre il rischio della perdita del carico, anche in caso di furto o rapina e pertanto tali reati non possono essere considerati caso fortuito e non esimono da responsabilità il vettore. Il trasportatore che non è in grado di adottare le misure idonee a escludere furti, deve essere perlomeno assicurato. Alla fine il vettore risulta essere sempre responsabile della spedizione del pacco e della sua perdita.
