Le telecamere in condominio
L'art 1122 ter cod. civ. introdotto con la legge 11 dicembre 2012 n.220 ''Riforma del condominio'' regola l'applicazione delle telecamere nel condominio. L'articolo è il seguente: ''Le deliberazioni concernenti l'istallazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di essi sono approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell'art.1136''. E' previsto il voto della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, i quali devono rappresentare almeno la metà del valore dell'edificio. Le telecamere private che non inquadrano spazi comuni nè spazi altrui, quelle che rientrano in particolare nei casi di installazione libera, non necessitano di alcuna autorizzazione nè dipendono dalla disciplina della privacy. La violazione della privacy è violata secondo gli articoli 614 e 615 bis cod. penale. Secondo la Corte di Cassazione con sent.34151/17 non è considerata violazione della privacy quando le telecamere non riprendano l'abitazione privata altrui nè spazi pertinenziali ad essa ( pianerottolo vicino all'ingresso dell'appartamento). La lesione della privacy altrui è valutata tenendo conto su quanto la telecamera possa potenzialmente inquadrare. Ci sono state sentenze di condanna, quando la telecamera installata riprendeva uno spazio altrui inquadrando anche solo le gambe delle persone.
