Avviso di giacenza al vecchio indirizzo, la multa è nulla

Pubblicato il da di Redazione

La Cassazione con la sentenza n.24720/2018 ha stabilito che l'avviso di giacenza al vecchio indirizzo di una multa è nulla.

Secondo la giurisprudenza l'automobilista che trasferisce la propria residenza, non ha nessun onere di comunicazione al Pra o alla motorizzazione. Il regolamento di esecuzione del codice della strada Art.247 DPR n.495/1995, prevede che la comunicazione del cambio di residenza, fatta dal proprietario all'anagrafe comunale, abbia valore anche per il Pra che provvede ad annotarla d'ufficio sui propri registri. Sarà poi il Comune a trasmettere alla direzione generale della motorizzazione, per via telematica i dati relativi al trasferimento di residenza, comunicati dal cittadino all'ufficio anagrafe comunale. La direzione generale della motorizzazione comunicherà a sua volta i dati agli uffici del Pra. Se l'amministrazione comunale non esegue tali adempimenti e non esegue l'aggiornamento al Pra, non spetterà al privato e ogni notifica fatta al precedente indirizzo è nulla.

 

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