Donazione: inadempimento e invalidità

Pubblicato il da di Redazione

Quando si compie una semplice donazione questa determina l'assunzione di obbligazioni. Il donante deve eseguire la donazione, mentre chi la riceve assume l'obbligo di prestare ad esempio gli alimenti al donante nel caso in cui questi viene a trovarsi in una situazione di bisogno. L'art. 789 c.c. limita la responsabilità del donante solo per inadempimento o ritardo nell'eseguire la donazione nelle ipotesi di dolo o colpa grave. Nella donazione, la garanzia per evizione occorre che sia espressamente promessa, altrimenti il donante risponde solo se è in dolo o se si tratta di donazione modali o rimuneratorie, vista l'indole di queste donazioni; la responsabilità del donante per vizi della cosa sussiste in caso di patto speciale o di dolo ex art.798 c.c. L'invalidità della donazione come per altri contratti previsti dal codice civile, prevede due forme di invalidità: l'annullabilità per vizi meno rilevanti e nullità ritenute più gravi. Per invalidare una donazione, si può ricorrere all'azione di annullamento entro cinque anni ex.art.1442, se si riscontra un vizio essenziale nella donazione. A differenza dell'annullabilità, la nullità può essere fatta valere in qualsiasi momento  da chiunque, per i seguenti vizi gravi: 1)mancanza di uno o più elementi gravi, 2)illiceità della causa, 3)impossibilità, indeterminabilità, illiceità dell'oggetto, 4)contrasto con una norma imperativa.

 

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