Ipoteca
L'ipoteca è un diritto reale di garanzia che il debitore o terzo concede su un bene a garanzia di un credito, che attribuisce al creditore, in caso di insolvenza di espropriare il bene e di essere soddisfatto con preferenza rispetto ad altri creditori. Può essere ipotecato un bene immobile, mobile registrato, rendite dello Stato, il diritto di superficie, il diritto di enfiteuta, la nuda proprietà, il diritto dell'usufrutto e del concedente. Quando viene iscritta un'ipoteca, essa è su tutto il bene o i beni che ne sono oggetto. Il soggetto che ha ottenuto una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro, quindi un'ipoteca giudiziale, ha il titolo per iscrivere ipoteca anche se la sentenza non ha forza esecutiva o non è sottoposta a gravame.
Con il grado di ipoteca si intende l'ordine di preferenze tra le varie ipoteche iscritte sullo stesso bene che è dato dal numero di ordine alla data di iscrizione.
Si ha invece ipoteca legale quando è la legge che attribuisce ad alcuni creditori, in considerazione della causa del credito o della posizione assunta dallo stesso creditore, il diritto ad ottenere l'iscrizione di ipoteca senza la volontà del debitore. I casi di ipoteca legale sono elencati nell'art.2817 c.c.
Si ha invece ipoteca volontaria quando nasce da una dichiarazione di volontà unilaterale da parte del concedente, da contratto, sia il contratto che la dichiarazione deve farsi con atto pubblico o scrittura privata sotto pena di nullità. E' escluso come fonte il testamento. L'ipoteca si estingue con il pagamento del credito garantito o per le cause elencate nell'art.2878 c.c.
