Tassa di soggiorno: albergatore è tenuto alla resa del conto

Pubblicato il da di Redazione

La Corte di Cassazione Sez. Unite con sentenza n.19654/2018 ha chiarito che l'albergatore o il gestore della struttura ricettiva, che per conto del Comune incassa dai clienti, da coloro che alloggiano all'interno della struttura, l'imposta di soggiorno con l'obbligo di versarla successivamente al Comune, maneggia senza dubbio denaro pubblico ed è di conseguenza tenuto alla resa del conto, essendo per legge tenuto alla riscossione dell'imposta ed il relativo riversamento all'Ente locale. E' irrilevante la qualità del soggetto che gestisce il denaro pubblico e il titolo in base al quale tale gestione è svolta, ma è la natura del danno conseguente alla mancata realizzazione della finalità perseguita. Quando il privato disponga delle somme ricevute in modo diverso da quello preventivato e per il quale le ha ricevute, spetta alla Corte dei Conti la cognizione dell'azione di responsabilità.

Le Sezioni Unite della Cassazione avevano già in passato chiarito che l'attività di accertamento e riscossione dell'imposta comunale ha natura di servizio pubblico e l'obbligazione del concessionario di versare all'ente le somme a titolo incassate, ha natura pubblicista, il rapporto tra società ed ente si configura come rapporto di servizio, perché il soggetto esterno si inserisce nell'iter procedimentale dell'ente pubblico, come compartecipe dell'attività pubblicistica di quest'ultimo, e la società concessionaria riveste la qualifica di agente contabile; è necessario e sufficiente che, in relazione al maneggio di denaro, sia costituita una relazione tra ente pubblico ed altro soggetto, per la quale la percezione del denaro avvenga, in base ad un titolo di diritto pubblico o diritto privato, in funzione della pertinenza di tale denaro all'ente pubblico e secondo uno schema procedimentale di tipo contabile.

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