Il delitto tentato

Pubblicato il da di Redazione

L'art.56 c.p. prevede la fattispecie del delitto tentato. Il tentativo riguarda solo i delitti e quindi non si potrà mai parlare di tentativo dell'abuso edilizio, poiché l'abuso edilizio rientra tra i reati di natura contravvenzionale.  Non bisogna considerare il tentativo come una circostanza attenuante. Quando si è in presenza di un fatto reato per il quale sono previste circostanze attenuanti e aggravanti, il Giudice dovrà irrogare la pena facendo riferimento al c.d. bilanciamento, determinando il valore delle aggravanti e il valore delle attenuanti. Da quali elementi è costituito il tentativo? Basta leggere il primo comma dell'art.56 dove si parla di atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto. Il giudizio di idoneità degli atti va effettuato nel momento che la condotta viene posta in essere; per idoneità degli atti si deve intendere quegli atti che presentano un potenziale offensivo che non si è realizzato per cause indipendenti, estranee alla volontà del reo. Quanto invece al giudizio di non equivocità, è bene osservare che bisogna fare riferimento agli atti facenti parte del disegno criminoso, ovvero agli atti legati dalla contestualità e da connessione teleologica. La Corte di Cassazione richiede per il delitto  tentato il dolo diretto, cioè il dolo deve necessariamente consistere nell'intenzione di commettere il delitto perfetto.

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