La delega di firma o di funzioni deve indicare il nominativo del delegato

Pubblicato il da di Redazione

Con la sentenza n.22803/2015 ord. 12960/2017 la Corte di Cassazione ha stabilito, in tema di accertamento tributario, la delega di firma o di funzioni di cui all'art.42 del D.P.R. n.600/73 deve indicare il nominativo del delegato, pena la sua nullità, che determina a sua volta quella dell'atto impositivo. Non può la delega essere fatta per relationem non potendo i capi ufficio essere tali al momento della sottoscrizione degli atti impositivi, né il contribuente può svolgere un'indagine amministrativa per effettuare tale verifica. E' proprio in questa direzione che la CTR di Roma con la sentenza 3800/13/18 del 06/06/2018 ha sostenuto che la verifica del potere di firma in capo al coordinatore Team firmatario dell'atto non è di agevole attuazione, poiché la delega non è nominativa, bensi' individuata per relationem, in quanto il nome del firmatario compare in un ordine di servizio, avente ad oggetto la riorganizzazione dell'ufficio controlli e la riassegnazione degli incarichi di capo team.

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