Patto di quota lite

Pubblicato il da di Redazione

Patto quota lite nella legge professionale

L'art.13 della legge professionale tratta il patto quota lite, in particolare il comma 3 di tale articolo stabilisce che: ''La pattuizione dei compensi è libera, è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene non soltanto a livello strettamente personale, il destinatario della prestazione''. Inoltre in base all'art. 4 sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.

E' fondamentale per l'avvocato che vuole stipulare un patto quota lite tener conto del contenuto, sarà valido soltanto l'accordo con il quale il compenso è stabilito in percentuali sul valore dell'affare o su quanto possa giovarsene il destinatario della prestazione, invece è vietato l'accordo con il quale il compenso dell'avvocato è rappresentato in tutto o in parte da una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa. Nel codice deontologico forense è l'art. 25 a stabilire la pattuizione dei compensi. Sottoscrivere un patto quota lite non sempre è molto facile, perché la distinzione tra cosa è consentito e vietato è molto sottile ed è facile cadere in errore e può portare a una sanzione disciplinare per l'avvocato con sospensione da due a sei mesi dall'attività professionale.

 

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