E' diffamatorio da parte dell'amministratore di condominio diffondere ad altri notizie sulla morosità di un condomino
L'amministratore di condominio è tenuto a tutelare la privacy di tutti, con la sentenza della Cassazione n° 22184 del 05/09/2019 i giudici hanno ritenuto inamissibile il ricorso presentato da un amministratore e dal suo legale che, erano stati condannati al pagamento di un risarcimento del danno a un condomino.
Il fatto consisteva nel fatto che, l'amministratore del condominio aveva inviato tramite il suo avvocato, delle lettere di sollecito di pagamento, nelle stesse faceva presente che il condomino risultava essere inadempiente al pagamento delle spese di condominio.
Secondo la Corte di Appello, nonostante risultava corrispondere al vero ciò che era stato scritto nelle lettere, era diffamatorio e violava palesemente il diritto alla riservatezza del condomino, che lo descriveva come un soggetto inadempiente delle obbligazioni pecuniarie, una notizia che ledeva il suo grado di affidabilità commerciale.