La privacy nei provvedimenti disciplinari dei lavoratori

Pubblicato il da Redazione

La Corte di Cassazione (Cass. sent. 32533 del 14.12.2018) ha stabilito che il dipendente sanzionato dall'azienda, deve poter accedere agli atti che hanno preceduto l'adozione del provvedimento disciplinare nei suoi confronti, che riguardano tutte le valutazioni nei suoi confronti da parte del dirigente, colleghi e testimoni. Il lavoratore potrà sempre accedere agli atti, anche se il datore di lavoro non è una Pubblica Amministrazione.

L'azienda che conserva nei propri archivi, informazioni attinenti alla persona dipendente, conserva dei dati personali, pertanto il lavoratore in qualsiasi momento potrà fare richiesta di visionare gli atti , perché gli è riconosciuto dalla legge nazionale e comunitaria.

Nel caso in cui l'accesso, coinvolga dati di altre persone, l'azienda è tenuta ad oscurarli con omissis, per evitare di danneggiare terze persone, se non attinenti alla richiesta del lavoratore.

La richiesta di accesso ai propri dati personali del lavoratore, può essere finalizzato anche all'acquisizione di elementi probatori al di fuori del processo per fini difensivi, in quanto il codice della privacy non contiene alcuna limitazione in riferimento al potere di esercitare il diritto di accesso.

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