Multe: l'ordinanza prefettizia va motivata

Pubblicato il da Redazione

Il Ricorrente aveva proposto contro un verbale della Polizia locale per eccesso di velocità art.142 com.9 Cds., ricorso al Prefetto, una volta respinto impugnava l'ordinanza prefettizia dinanzi al Giudice di pace di Roma.

Con la sentenza n. 28290/2019 il giudice accoglieva il ricorso del ricorrente, l'art.204 codice della strada stabilisce che, l'ordinanza prefettizia di rigetto deve essere motivata, anche se si ammette una motivazione succinta, secondo il Giudice di Pace essa deve riguardare comunque ogni specifico motivo di opposizione.

La giurisprudenza, ha più volte ribadito che la motivazione non deve essere per relationem ma deve essere adeguatamente motivata. Il Prefetto nel rispondere, non può prendere in considerazione soltanto le controdeduzioni degli agenti accertatori escludendo a priori gli scritti difensivi del trasgressore, pertanto l'ordinanza ingiunzione deve considerarsi illegittima.

Il Prefetto, deve tenere in considerazione gli scritti difensivi del trasgressore, la documentazione allegata, l'audizione personale e non utilizzare moduli prestampati.

Nella sentenza su indicata, il Prefetto non aveva indicato la trasmissione degli atti tra uffici e aveva utilizzato un modulo prestampato senza chiarire i fondati motivi del rigetto proposti dal ricorrente, andando a ledere il diritto di difesa. Il Prefetto non aveva analizzato il motivo della motivazione del ricorso, andando a verificare la reale assenza della segnaletica di preavviso del Comune, nel corso della causa la Pubblica Amministrazione avendo l'onere probatorio Corte Cost. sentenza n.507/1995 non ha dimostrato di aver installato idonea segnaletica.

Il Prefetto, nel rigettare il ricorso, non ha dimostrato di aver chiarito che il Comune avesse assolto all'obbligo di informazione previsto dall'art.142 com.6 bis C.d.s.

Fonte: Studio Cataldi

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