Caso archiviato, i dati e le informazioni devono essere cancellati?
La Cassazione con sentenza (n.21362 sez. I ord. 29.08.19) si è espressa sul ricorso di un professionista che richiedeva la cancellazione dei suoi dati dal centro di elaborazione dati contenenti informazioni in merito ad indagini svolte dall'autorità di polizia. Secondo il ricorrente dopo l'archiviazione del suo procedimento, la conservazione dei suoi dati non risponde ad alcuna finalità di repressione o prevenzione.
La cancellazione è consentita solo se sono acquisiti dati inesatti o illegittimamente, in particolare il periodo di conservazione, stabilisce che i dati, le informazioni relative ad attività di polizia giudiziaria, che si concludono con provvedimenti di archiviazione è fissato a venti anni. Pertanto tenendo conto del regolamento europeo sulla privacy ed i suoi principi la domanda del ricorrente non viene accolta.