Onere della prova e notifica della cartella esattoriale
La commissione tributaria di Agrigento ha annullato un'intimazione di pagamento di euro 39.343.64 ritenendo che non vi è prova della notifica delle cartelle presupposte e per intervenuta prescrizione della pretesa impositiva. Secondo i Giudici, il deposito dell'estratto informatico in atti non può assumere valore di prova ovvero l'avviso di ricevimento unitamente alla cartella di pagamento. Il Collegio ha applicato un orientamento consolidato della Cassazione (Cass.16412/2007) ritenendo vizio procedurale la mancata prova della notifica delle cartelle presupposte. Il ricorrente aveva eccepito anche l'intervenuta prescrizione quinquennale dei tributi, secondo i Giudici nessuna prova documentale era stata fornita al fine di dimostrare la notifica di idonei atti interuttivi. Inoltre l'onere di fornire la dimostrazione della corrispondenza tra atto notificato ed atto invocato in giudizio compete ha chi interesse, appunto alla Riscossione Sicilia che è onerata alla conservazione quinquennale della cartella. Concludendo secondo i giudici, richiamando il principio affermato dalla Corte di Cassazione n.19704/2015, secondo cui l'estratto di ruolo è un elaborato informatico formato dal concessionario contenete solo alcuni elementi del ruolo, solo il ruolo nella cartella ha un suo contenuto legislativo e completo, ne deriva che senza la sua produzione integrale alla Commissione non è consentito verificarne la pretesa impositiva.
