L'onere della prova nella responsabilità medica

Pubblicato il da Redazione

La Corte di Cassazione con una nuova sentenza n°16828/2018 è tornata a trattare il tema della ripartizione dell'onere della prova nel campo della responsabilità medica, trattando in particolare un'ipotesi in cui sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per inadempimento errato della prestazione medica.

Il danneggiato è tenuto a provare: il contratto, l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgere di nuove patologie, il nesso causalità tra tale circostanza e l'azione o l'omissione del medico.

La struttura sanitaria deve dimostrare che la prestazione professionale dei medici sia stata eseguita con diligenza e che gli esiti lamentati dal paziente siano derivati da eventi imprevedibili e imprevisti. 

E' importante comprendere che se all'esito dell'istruttoria la causa reale del danno lamentata dal paziente è incerta, le conseguenze sfavorevoli in tema di onere della prova gravano sull'attore.

Quando il danneggiato è riuscito a dimostrare che l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgere di nuove patologie causate dall'intervento chirurgico è casualmente riconducibile alla condotta dei medici, sorge in capo alla struttura sanitaria l'onere di provare che l'inadempimento è determinato da una causa non imputabile. Quindi se il paziente si lamenta in giudizio delle conseguenze di un intervento chirurgico , soltanto dopo che il soggetto ha dimostrato che la patologia lamentata sia casualmente riconducibile all'intervento dei medici, allora la struttura sanitaria è chiamata a dimostrare che la patologia è stata determinata da una causa imprevedibile e inevitabile che ha reso impossibile l'esecuzione esperta dei medici. La causa incognita resta a carico dell'attore relativamente all'evento dannoso mentre resta a carico del convenuto la possibilità di adempiere.

 

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