Ascensore: quale maggioranza è richiesta in condominio?

Pubblicato il da Redazione

Installare un ascensore in un condominio o edificio significa apportare delle innovazioni nel palazzo e pertanto rientra tra le innovazioni previste dagli articoli 1120 del codice civile. Per questo è richiesta una delibera assembleare con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno i due terzi del valore dell'edificio, quindi una maggioranza qualificata prevista dall'art. 1136 comma.5 del codice civile.

Ci sono dei casi, come quelli volti ad eliminare le barriere architettoniche che prevedono delle agevolazioni per innovazioni all'interno degli edifici. Infatti l'art 1120 c.c., in caso di interventi che eliminano le barriere architettoniche, è sufficiente la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. La Corte di Cassazione è intervenuta con una sentenza n.16486 del 5 agosto 2015, i Giudici hanno ritenuto lecita l'installazione di un ascensore che eliminava le barriere architettoniche sulla base di una delibera assunta con maggioranza speciale in deroga a quella qualificata, confermando la sentenza di merito che l'aveva convalidata. E' sempre importante una verifica della presenza di condomini con problemi di salute e dell'assenza di eventuali ostacoli al passaggio di una persona seduta o accompagnata, al passaggio dei mezzi di soccorso e al decoro architettonico del palazzo.

 

Con tag condominio, persone

Per essere informato degli ultimi articoli, iscriviti:
Commenta il post